Comune di Chiaramonti

Provincia di Sassari
  • Seguici su:

ORDINANZA PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2024. DISPOSIZIONI PULIZIA MEDIANTE SFALCIO E SMALTIMENTO ERBACCE E DECESPUGLIAMENTO

Premesso che l’abbandono, l’incuria, la mancanza di un’adeguata manutenzione del “verde” da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità), sia per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica delle persone e dei beni;

Rilevato che l’avvio della stagione estiva ed il conseguente aumento delle temperature, oltre alla crescita della vegetazione spontanea, costituiscono una situazione ottimale per la diffusione di zecche ed insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

Preso atto che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento oltre alla corretta visione della segnaletica stradale e della visibilità soprattutto in prossimità delle intersezioni stradali;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n°17/953 del 04/05/2023 con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all’art.3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/200, n°353 e dell’art. 24 della Legge Regionale n°8 del 27/04/2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prestazioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2024 il periodo in cui vige “Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo”;

Vista la Deliberazione n. 11/34 del 30 aprile 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento 2024 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l’aggiornamento per il 2024 delle Prescrizioni regionali antincendio (allegato 9 del PRAI), modificato con Deliberazione n. 14/81 del 22 maggio 2024.;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l’igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo;

Considerata la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo di fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente ad un’attività di mantenimento di dette aree;

Ritenuto inoltre indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità delle pubbliche vie e di civili abitazioni;

Dato atto che dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n°267/2000 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;

Visto il D.Lgs. n°152/2006 relativo alle norme in materia ambientale;

Vista la Legge Regionale n°8/2016;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n°689;

Ritenuto, per le motivazioni citate in premessa, che sussistono le condizioni previste dalla Legge per l’emissione dell’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente;

VIETA

Nel periodo compreso tra il 1° Giugno ed il 31 Ottobre 2024, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo”:

  1. Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
  2. Utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
  3. Utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della Legge n°353/2000;
  4. Smaltire braci;
  5. Gettare veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
  6. Fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;

Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni metereologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

ORDINA

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n°17/53 del 04/05/2023 “Prescrizioni regionali Antincendio 2023-2025”, della Deliberazione n. 11/34 del 30 aprile 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento 2024 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l’aggiornamento per il 2024 delle Prescrizioni regionali antincendio (allegato 9 del PRAI), modificato con Deliberazione n. 14/81 del 22 maggio 2024 che si intendono qui integralmente richiamate.

Inoltre,

  1. Entro il 1° Giugno i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a:
  • Ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all’interno dei propri confini;
  • I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, non inferiore a 10 metri;
  • I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai ondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  • I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 27 della D.G.R. 15/53 del 04/05/2023, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  • I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
  1. Le seguenti ulteriori prescrizioni:
  • I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni, cortili o spiazzi all’interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti o altri animali nocivi;
  • I proprietari di immobili siti nel centro abitato che si trovino in stato di abbandono, devono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti e, qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione ed all’apposizione di paletti e rete metallica nelle aree sprovviste di recinzione perimetrale, previa osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie, con il fine di evitare l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo;

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno al 31 ottobre 2024);

SANZIONI

  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui quanto richiamato al punto 1 della presente ordinanza, di cui alle prescrizioni antincendio impartite dalla regione Sardegna in allegato alla Delibera G.R. n°17/53 del 04/05/2023, saranno punite a norma dell’articolo 26, dell’allegato D.G.R. di cui sopra, che prevede “La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della Legge 21 novembre 2000, n°353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n°120 convertito, con modifiche, dalla legge 08/11/2021, n°155 e dell’art. 24 commi 5 e 6, della Legge regionale 27 aprile 2016, n°8, secondo quanto indicato nell’Allegato D (prontuario sanzioni amministrative), che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000;
  2. Le violazioni di cui al punto 2 del presente atto, saranno punite a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n°267, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n°3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00 applicando le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n°689;
  3. Trascorso il temine imposto per la pulizia delle aree, senza che l’obbligato abbia ottemperato all’ordine ingiunto, si provvederà d’ufficio a spese del contravventore, procedendo altresì, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, ad informare l’autorità Giudiziaria competente;
  4. Per quanto non annoverato nella presente ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte con gli allegati alla Delibera della Giunta Regionale n°17/53 del 04/05/2023;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune di Chiaramonti.

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle ordinanze sindacali costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e no oltre 60 (sessanta) giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente ordinanza.

DEMANDA

  • Al Servizio di Polizia Locale, alle forze dell’Ordine e a tutti i soggetti incaricati alla vigilanza in materia ambientale, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, perseguendo i trasgressori a norma di Legge;
  • Il Responsabile dell’Area Tecnica è incaricato di procedere, con personale comunale debitamente addetto, alla pulizia e cura dei terreni pubblici siti nell’abitato (giardini, piazze, strade ecc.), che dovranno essere puliti dalle erbacce, sterpaglie e rifiuti di genere;
  • Agli uffici competenti la massima pubblicizzazione della stessa.

DISPONE INOLTRE

La presente ordinanza viene trasmessa a:

  • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
  • Questura di Sassari;
  • Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
  • Provincia di Sassari;
  • Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Nulvi;
  • Stazione Carabinieri – Chiaramonti;
  • Polizia Locale – Sede;
  • Compagnia Barracellare – Chiaramonti

Letto e sottoscritto a norma di legge

 

Il Sindaco

 

Dott. Luigi Pinna

 

Allegati (1)